venerdì 20 ottobre 2006

A PARTIRE DAL CASO AGRIGENTO


“Repubblica - Palermo”
20.10.06

Pedofilia in parrocchia: il silenzio delle curie

Le notizie sull’andamento del processo giudiziario riguardante don Paolo Turturro rattristano. Chi conosce il personaggio e - pur non avendone condiviso tante esternazioni - sa che cosa ha rappresentato nel grigio panorama ecclesiale e civile palermitano, non può apprendere senza amarezza il resoconto delle accuse che gli rivolgono alcuni adolescenti della sua ex-parrocchia. Mentre su questo fronte si può ancora sperare in un dibattimento più ampio che possa portare ad una sentenza assolutoria, in un altro caso i giochi si sono chiusi il 7 luglio 2004 quando il tribunale ha condannato a 2 anni e sei mesi di reclusione il prete agrigentino don Bruno Puleo per abusi sessuali nei confronti di 7 ragazzi che frequentavano il seminario. La notizia di queste ore (riportata nell’ultimo numero di “Adista”, agenzia di stampa attenta al mondo religioso) è che il vescovo di Agrigento, mons. Carmelo Ferraro, ha risposto alla richiesta di risarcimento da parte di Marco Marchese, una delle sette vittime, con una controcitazione: pretende dalla vittima dell’abuso, di cui era a conoscenza, un risarcimento di 200.000 euro per i danni che la denuncia dell’abusato avrebbe arrecato all’immagine della Chiesa di Agrigento presso l’”opinione pubblica”.

Già nel 2000 l’ex-seminarista, fondatore di un’associazione per la lotta alla pedofilia (www.mobilitazionesociale.org), si era recato a colloquio con il vescovo per confidargli il proprio dramma, ma trovando solo un muro d’indifferenza. Nel 2006 gli si è rivolto, per una seconda volta, con una lettera aperta anche per chiedergli come mai il prete condannato fosse stato solo spostato di sede e gli fosse stata affidata una parrocchia (con i relativi bambini) di Palma di Montechiaro: ma neppure questa volta un accenno di comprensione né di autocritica da parte di mons. Ferraro. Da qui la decisione di affidare all’avvocato Salvino Pantuso l’incarico di citare in giudizio il vescovo, il rettore del seminario minore di Favara dell’epoca e, ovviamente, il prete molestatore. Ma, all’atto di citazione per danni presentato il 5 aprile 2006, la Curia agrigentina - per nulla intimorita, nonostante le ampie ammissioni in sede processuale - ha risposto con una controdenunzia del 30 maggio 2006, prodotta dall’avvocato Anna Mongiovi Gaziano, basata sulla premessa che ormai ogni risarcimento sarebbe caduto in prescrizione essendo trascorsi più di dieci anni ” dalla presunta commissione del fatto illecito”. Il vescovo, pur avendo dichiarato nel corso del processo di essere stato informato da Marchese degli abusi subiti da parte di don Bruno Puleo, ora definisce “destituite di ogni fondamento” le accuse che hanno portato alla condanna, a seguito di patteggiamento, dello stesso don Puleo, e quindi rigetta la richiesta di riconoscimento di “responsabilità solidale”. Nega inoltre che sussistesse un rapporto di dipendenza tra il condannato e la stessa Curia poiché, ai tempi, egli adempiva “il ruolo di semplice seminarista animatore”.
Come andrà a finire la querelle giudiziaria? Anche in questo caso l’ultima parola spetterà ai giudici. Come cittadini che cercano di capire, a noi spetta evitare qualsiasi ingenerosa generalizzazione: ci sono tanti preti che lavorano con i minori e per i minori mantenendo (nonostante una discutibile disciplina ecclesiastica che li obbliga al celibato) un comportamento ineccepibile. Di più: ce ne sono alcuni, come è stato il caso di don Baldassare Meli all’Albergheria di Palermo, che prendono il toro per le corna, denunziano a viso aperto i pedofili e ne ottengono la condanna in tribunale. Ma proprio il silenzio che da anni è seguito all’allontanamento del prete salesiano dall’Oratorio di S. Chiara conferma che l’abuso sui minori costituisce un tema vietato sia nel mondo cattolico che nella società. In questura ci hanno detto che, nonostante le apparenze, si continua a indagare su questi torbidi intrecci: sarebbe auspicabile che, ogni tanto, un’iniziativa giudiziaria marcasse la differenza fra riservatezza professionale e imperdonabile omertà.

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